Convenzione EX. ART. 14, un’opportunità per aziende e persone con disabilità.
La legge che unisce impresa e inclusione:
Le aziende rispettano gli obblighi.
Le persone fragili trovano lavoro.
Le cooperative sociali generano valore.
Una legge che trasforma un obbligo in un’opportunità: costruisce ponti tra impresa, lavoro e responsabilità sociale.
L’Articolo 14 del D.Lgs. 276/2003, parte della Legge Biagi, consente alle aziende con più di 15 dipendenti di adempiere agli obblighi della Legge 68/1999 sul collocamento mirato, stipulando una convenzione con una cooperativa sociale di tipo B, come Calimero.
ARTICOLO 14
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I VANTAGGI:
PER L’AZIENDA
Rispetta la Legge 68/99, accede a bandi pubblici e ottiene servizi di qualità da cooperative affidabili.
PER LA PERSONA CON DISABILITÀ
Trova lavoro in un contesto accogliente e formativo, che favorisce autonomia e inclusione.
PER LA COOPERATIVA SOCIALE
Ottiene una commessa stabile, genera occupazione e consolida il proprio impatto positivo sul territorio.
PER LA SOCIETÀ
Si attiva un circolo virtuoso di inclusione, sostenibilità sociale e crescita collettiva.

